venerdì 20 luglio 2007

Il decreto legge sulla droga
Febbraio 2006 -Niente più distinzione tra droghe leggere e pesanti, sanzioni amministrative per chi fa uso di stupefacenti, pene dai 6 ai 20 anni per traffico e spaccio di droga. Queste in sintesi le novità introdotte dal decreto legge che contiene "Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi" approvato in via definitiva l’8 febbraio 2006 dalla Camera dei Deputati.

Ecco in dettaglio le novità

Abolizione distinzione tra droghe leggere (come Marijuana, Cannabis, Hashish) e droghe pesanti (come cocaina, eroina)
Il consumo di qualsiasi sostanza viene punito con una sanzione amministrativa. Spetta a chi viene trovato con una dose che rientra nella quantità considerata "ad uso personale". Le sanzioni prevedono: ritiro patente, del passaporto o del permesso di soggiorno per gli stranieri
Pene dai 6 i 20 anni di carcere per traffico e spaccio di droga. Nelle condanne inferiori ai 6 anni il tossicodipendente può chiedere di tramutare la condanna in un periodo riabilitativo in una comunità disintossicante
Equiparazione enti pubblici e privati per il recupero dei tossicodipendenti
Le quote di stupefacente considerate ad uso personale
1000 milligrammi per cannabis
750 milligrammi per cocaina
250 milligrammi per eroina
750 milligrammi per MDMA (ecstasy)
500 milligrammi per amfetamina
150 microgrammi per Lsd
Con il decreto Legge del 13 novembre 2006 viene innalzato da 500 a 1000 milligrammi il quantitativo massimo di cannabis espresso in principio attivo, detenibile ad uso esclusivamente personale. Pertanto i cittadini che saranno trovati in possesso di quantitativi al di sotto di tale limite potranno essere oggetto solo di sanzioni amministrative senza incorrere nella presunzione di spaccio e nei provvedimenti punitivi che, in base alla legge Fini-Giovanardi, potevano arrivare fino all’arresto e al carcere anche per quantitativi realisticamente ascrivibili ad un uso personale.
Il nuovo valore soglia di 1.000 milligrammi di principio attivo della cannabis deriva dalla moltiplicazione per 40, anziché per 20 come previsto dalla vecchia tabella varata dal precedente Governo, della "dose media singola" che è pari a 25 milligrammi.
Secondo l’attuale legge sulla droga per "dose media singola" si intende la "quantità di principio attivo per singola assunzione idonea a produrre in un soggetto tollerante e dipendente un effetto stupefacente e psicotropo".

Per conoscere i danni provocati dalle droghe, Intrage ti offre un approfondimento suIl falso benessere delle droghe

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